Avvocato Domenico Esposito |
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VIZIO DI MOTIVAZIONE IN CASSAZIONENel ricoro per Cassazione, ogni vizio denunciato deve essere enunciato separatamente dagli altri. La sentenza qui riportata, seppure facente riferimento alla necessità del quesito di diritto, ora abrogato, ribadisce alcuni importanti principi, valevoli per i ricorsi alla suprema corte. 1) Motivazione omessa o contraddittoria: ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione del fatto controverso su cui il giudice ha omesso di motivare o ha motivato in maniera contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali per cui la motivazione non giustifica la decisione, ovvero non la rappresenta logicamente. Si deve aggiungere una sintesi ai singoli motivi che ne precisi e circoscriva i limiti, per evitare incertezze in nel ricorso e qunidi declaratorie di sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007). 2) Contraddittorietà della motivazione: ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti, tali da non permettere di comprendere le ragioni sostanziali della decisione del giudice, mentre l' insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando non emergano affatto gli elementi, eventualmente presenti, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, o quando é obiettivamente insostenibile il procedimento logico che ha indotto il convincimento del giudice; non ha rilievo, invece, il significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
Cassazione civile, sez. III 30/05/2011 n. 11945 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ordinanza sul ricorso 2711/2009 proposto da: contro ................................, elettivamente domiciliata in Roma, via ................. presso lo studio dell'avvocato ......................, rappresentato e difeso dall'avvocato ................................,
giusta mandato a margine del controricorso; e contro .......................... - intimate - avverso la sentenza n. 1038/2007 del Tribunale di Potenza del
30/11/07, depositata il 05/12/2007; OSSERVA E' stata depositata la seguente relazione: ............... ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate, ................. non hanno espletato attività difensiva. 2 - I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti, stabiliti dall'art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall'art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l'affermazione. Quanto al vizio di motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007) . 3. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 2735 c.c., in quanto il Giudice evita di considerare la confessione stragiudiziale fatta al terzo, eludendola ed evitando di valutarla unitamente alle altre prove raccolte e di porre a fondamento della sua decisione le prove raccolte in corso di causa. La censura si fonda su argomentazioni che implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, prescinde totalmente dalla motivazione del Tribunale e, in palese violazione dell'art. 366 bis c.p.c., presenta un quesito che non postula l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate idoneo a decidere il giudizio e di applicabilità generalizzata. Il secondo motivo ipotizza ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., questa volta in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto il Giudice evita di applicare e porre a fondamento della sua decisione la presunzioni che da fatti noti gli permetterebbero di risalire ad un fatto da lui ignorato. Le argomentazioni a sostegno e il quesito finale presentano le medesime caratteristiche evidenziate per il primo motivo e rendono la doglianza parimenti inammissibile. Il terzo motivo lamenta omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Le argomentazioni addotte attengono al merito e non dimostrano i vizi lamentati ma postulano una decisione diversa e più favorevole. Manca il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali punti e per quali ragioni la motivazione del Tribunale risulti, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria. Identiche considerazioni valgono per il quarto motivo, che enuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Peraltro è agevole rilevare che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007). 4. - La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti; 5.- Ritenuto: P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. |
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